1. Dal 1° aprile al
30 settembre sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola
di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti
a persone non facenti parte della popolazione stabilmente
residente sull'isola.
Autorizzazione in deroga
Nel periodo menzionato all'art. 1 del presente decreto, sono
concesse autorizzazioni in deroga al divieto per i seguenti
veicoli:
a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera
e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà
di soggetti non residenti nella regione Campania, sempre che
siano condotti da persone non residenti in alcun comune della
Campania che possono sbarcare e circolare sull'isola per raggiungere
il luogo di destinazione. Essi dovranno rimanere in sosta
nei luoghi di arrivo o in parcheggi privati. Per il libero
transito sull'isola dovranno munirsi di specifico abbonamento
alle aree di sosta in concessione ed esporre apposito contrassegno;
b) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai
proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola
che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli
comunali della tassa per la nettezza urbana e possessori di
posto auto o contrassegno di cui al punto «a»;
c) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli
tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola,
carri funebri e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico
dell'amministrazione provinciale di Napoli;
d) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti
dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
e) autoveicoli che trasportano artisti e materiale occorrente
per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa
autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
f) autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonché
autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere ferme, per
tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1, nel punto in
cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;
g) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari;
h) veicoli adibiti al trasporto di cose, limitatamente ai
giorni feriali dal lunedì al venerdì.
Art. 3.
Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà,
in caso di appurata e reale necessità ed urgenza,
di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco e di
circolazione sull'isola di Procida.
Art. 4. - Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 357 a euro 1.433 così come previsto
dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del
Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come
arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-bis del sopra
richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 5 - Vigilanza
Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione
e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto
dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto
il periodo considerato.
Roma, 20 febbraio 2006
Il Ministro: Lunardi