Attualmente, sull'isola sono
in vigore i seguenti divieti di circolazione
Divieto ESTIVO 2010
31 luglio 2010
Divieto a Targhe Alterne (solo per automobili) 10.00 - 12.00
18.00 - 21.00 Divieto di Circolazione Assoluto (per tutti)
dalle 21.00 alle 01.00 auto e moto
1 agosto 2010 Divieto a Targhe Alterne (solo per automobili) 10.00 - 12.00
18.00 - 21.00 Divieto di Circolazione Assoluto (per tutti)
dalle 19.00 alle 22.00
dal 2 al 22 agosto Divieto a Targhe Alterne (solo per automobili) 10.00 - 12.00
18.00 - 21.00 Divieto di Circolazione Assoluto
(per tutti)
dalle 21.30 alle 00.30
e dalle 01.00 alle 03.00
dal 23 agosto al 5 settembre Divieto a Targhe Alterne (solo per automobili) 10.00 - 12.00
18.00 - 21.00 Divieto di Circolazione Assoluto (per tutti)
venerdi, sabato e domenica dalle ore 21.00 alle 24.00
Gli abitanti delle zone periferiche (Via
Ottimo, Via Santo Ianno, Via Faro, Via V. Rinaldi, Via Solchiaro,
Terra Murata) potranno raggiungere con un veicolo la prima
fermata autobus.
Divieto
di SBARCO 2010
DIVIETO - Dal 1 aprile 2010 al 30 settembre
2010 sono vietati l'afflusso e la circolazione
sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori,
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabilmente residente sull'isola.
Deroghe previste al Divieto
di Sbarco
Nel periodo menzionato all'art. 1 del presente decreto,
sono concesse autorizzazioni in deroga al divieto per
i seguenti veicoli:
a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera
e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprieta'
di soggetti non residenti nella regione Campania,
sempre che siano condotti da persone non residenti in
alcun comune della Campania che possono sbarcare e circolare
sull'isola per raggiungere il luogo di destinazione. Essi
dovranno rimanere in sosta nei luoghi di arrivo o in parcheggi
privati. Per il libero transito sull'isola dovranno
munirsi di specifico abbonamento alle aree di sosta in
concessione ed esporre apposito contrassegno;
b) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti
ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola
che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei
ruoli comunali della
tassa per la nettezza urbana e possessori di posto auto
o contrassegno di cui al punto a);
c) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli
tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola,
carri funebri e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico
dell'Amministrazione provinciale di Napoli;
d) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti
dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana
o estera;
e) autoveicoli che trasportano artisti e materiale occorrente
per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa
autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale;
f) autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonche'
autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere ferme,
per tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1, nel
punto in cui hanno
effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;
g) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari
che, dal 6 aprile 2009 al 14 aprile 2009 , dal 24 aprile
2009 al 4 maggio 2009 e dal 21 dicembre 2009 al 7 gennaio
2010, non devono essere di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, ad eccezione di quelli diretti al rifornimento
degli esercizi commerciali;
h) veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva
a pieno carico non superiore a 5 t, limitatamente ai giorni
feriali dal lunedi' al venerdi';
i) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature
in uso al Servizio territoriale del Dipartimento provinciale
dell'ARPAC.
Le Sanzioni Pecunarie
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 389 a euro 1.559 cosi' come previsto
dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto
del Ministro della giustizia in data 17 dicembre 2008,
come arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-bis del
sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
PER CHI VIAGGIA
Sono esenti dai divieti:
- tutti i veicoli in partenza ed in arrivo da Procida;
- i pendolari che, nel ritorno a Procida, esibiscano il
biglietto d'imbarco
Viene
esposto nei tratti di strada in cui la sosta è vietata. È
importante ricordare che in alcuni luoghi la sosta è sempre
vietata come, per esempio, nelle strisce pedonali, nelle curve,
nei marciapiedi anche se il cartello non è esposto.
Nei centri abitati il divieto - se non ci sono indicazioni diverse
- è valido dalle 8 alle 22 mentre, fuori
dai centri abitati, è sempre valido.
DIVIETO
DI TRANSITO
Nelle
strade in cui è posto questo cartello è vietata la
circolazione dei veicoli nei due sensi. Ciò vale per tutti
i veicoli, comprese le biciclette.
Da questo divieto sono esclusi i pedoni perché, nelle strade
interessate da questo cartello, possono circolare liberamente.
LIMITE
MASSIMO
DI VELOCITA'
Quando
si vede questo segnale non si deve superare la velocità indicata
in Km l'ora.
Ovviamente è possibile circolare anche a velocità
più basse. Alcuni veicoli come, per esempio, i motorini hanno
già dei limiti di velocità che non possono essere
superati.
A Procida il limite massimo è stabilito intorno ai 40 Km
orari.
STOP:
DARE PRECEDENZA
Si
trova in corrispondenza dell'incrocio e nelle strade che non hanno
il diritto di precedenza. Questo cartello indica l'obbligo di fermarsi
in corrispondenza della striscia di arresto posta sulla strada.
ATTENZIONE:
PRESENZA
DI BAMBINI
Segnala la presenza di
un luogo frequentato da bambini come scuole, giardini pubblici, campi
da gioco.
Per
Saperne di più...
Per ulteriori informazioni e dettagli, è possibile contattare
il corpo dei Vigili Urbani di Procida al numero 081.896.85.39